Giancarlo Rossini
June 15, 2022
Generare liquidità tramite il Bando Fai Credito Rilancio 2022
In tutti questi anni ho spiegato come un ottimo strumento per ottenere liquidità aziendale consiste nell’esternalizzare ad una società recupero crediti seria e professionale le posizioni da tempo incagliate che internamente in azienda si continuano a rimandare di mese in mese - o peggio, di anno in anno – fino ai limiti della prescrizione, come anticipato in questo articolo.
A partire da gennaio 2022 Credit Team ha attivato una nuova business unit dedicata al recupero crediti stragiudiziale e legale e alle informazioni commerciali (necessarie per operare una oculata gestione del credito: leggi questo interessantissimo articolo) con la società Emmegi Srl (dai un’occhiata alle fasi del recupero stragiudiziale di Emmegi Srl cliccando sul link).
Là dove il recupero crediti stragiudiziale non possa essere correttamente adoperato, esiste un altro mezzo molto importante in grado di generare liquidità: trattasi del FAI CREDITO RILANCIO
Per onore di cronaca e prima di spiegare nel dettaglio le caratteristiche del contributo devo precisare che al momento il bando è già stato chiuso a Brescia e Varese per esaurimento delle risorse disponibili, ma è ancora aperto a Pavia.
CHE COS’E’ FAI CREDITO RILANCIO 2022 E QUAL È IL SUO OBIETTIVO
Le Camere di Commercio di Brescia, Pavia e Varese allo scopo di evitare le crisi di liquidità delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) del proprio territorio, promuovono una misura dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito, intervenendo con contributi a fondo perduto per l’abbattimento tassi sia su finanziamenti per la liquidità, sia su finanziamenti per investimenti, così da supportare le imprese a superare questa fase di difficoltà e a investire per il rilancio del business.
IN COSA COSNSISTE FAI CREDITO RILANCIO 2022
Il sostegno consiste in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti di istituti di credito e/o Confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112 bis TUB o all’albo unico di cui all’art. 106 TUB, come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, per operazioni di liquidità e di investimento.
CHI PUO’ USUFRUIRE DEL FAI CREDITO RILANCIO 2022
Possono accedere ai contributi le MPMI delle province di Brescia, Pavia e Varese, che presentino i seguenti requisiti:
- a) essere MPMI, come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea;
- b) avere sede legale e/o operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio di Brescia o Pavia o Varese;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale, pena il diniego della domanda di contributo ovvero la decadenza dal contributo concesso;
- d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;
- e) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- f) non avere forniture in essere con la Camera di Commercio lombarda oggetto dell’intervento, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- g) non essere in procedura concorsuale per insolvenza.
NB: I requisiti dalla lettera b) alla g) devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda fino a quello dell’erogazione del contributo.
Possono infine beneficiare del contributo in conto abbattimento tassi di interesse le imprese che stipulino un contratto di finanziamento con un istituto di credito (banche) e/o con un Confidi iscritto nell’elenco di cui all’art. 112 bis TUB ovvero all’albo unico di cui all’art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 per operazioni di liquidità e di investimento.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse complessivamente stanziate dalle singole Camere di Commercio ammontano a 2.950.000 euro ripartite come segue:
- Brescia 1.500.000 (CHIUSO);
- Pavia 1.000.000 (APERTO);
- Varese 450.000 (CHIUSO).
Si procederà ad assegnare le risorse, in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande, destinate alle imprese con sede nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio. Il soggetto gestore del Bando si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili. Le Camere di Commercio di Brescia, Pavia e Varese si riservano di integrare la dotazione finanziaria, tramite apposita deliberazione, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sui rispettivi bilanci. Eventuali risorse non utilizzate ritorneranno a disposizione della Camera di Commercio.
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA DI FAI CREDITO RILANCIO 2022
La domanda di contributo (conosci la differenza tra agevolazione e contributo? Scoprila nel nuovo glossario della finanza agevolata Brescia cliccando sul link) può essere presentata:
- A) direttamente dall’impresa;
- B) per il tramite di un Confidi dal quale l’impresa ha ottenuto l’eventuale garanzia ed il supporto all’istruttoria della pratica di finanziamento da un istituto di credito.
CHE CARATTERISTICHE DEVE AVERE IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Il contratto di finanziamento agevolabile, con data di stipula a partire dal 1° gennaio 2022, deve avere le seguenti caratteristiche:
- Valore minimo agevolabile: 10.000 euro;
- Valore massimo agevolabile: 150.000 euro;
- Tasso massimo agevolabile: TAEG 3%;
- Durata minima e massima del finanziamento limite agevolabile: da 12 a 72 mesi di cui max 24 mesi di pre-ammortamento;
- Contributo massimo erogabile: 10.000 euro + eventuali 1.000 euro in caso di garanzia Confidi;
- Data contratto finanziamento a partire dal: 01/01/2022.
Qualche precisazione in più:
- sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato dell’intermediario finanziario nel limite massimo del 5% (TAN);
- i finanziamenti agevolati dal contributo devono essere destinati ad operazioni di liquidità e di investimento come specificato dal contratto di finanziamento;
- i finanziamenti saranno agevolati fino ad un importo massimo di 150.000 euro anche nel caso in cui si presentino finanziamenti di importo superiore;
- in caso di finanziamenti con Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) superiore al 3%, il contributo viene calcolato sulla base di tale massimale;
- l’intervento prevede l’assegnazione di un contributo in abbattimento del tasso di interesse, applicato al finanziamento agevolabile, fino al 3% (TAEG) e comunque nel limite massimo di 10.000 euro. Qualora il TAEG attribuito al finanziamento risultasse pari o inferiore al tasso di abbattimento applicabile, si procederà all’abbattimento totale del tasso di interesse;
- il calcolo del beneficio terrà conto della periodicità delle scadenze del piano di ammortamento (mensile, trimestrale e semestrale), considerando come agevolabile il termine minimo di 12 mesi e massimo di 72 mesi, anche per contratti di durata superiore. Sono ammissibili anche i contratti che prevedono un periodo di preammortamento, per i quali il periodo massimo agevolabile di preammortamento è di 24 mesi;
- alle imprese che presentano domanda per il tramite di un Confidi è riconosciuta altresì una copertura del 50% dei costi di garanzia, compresi i costi di istruttoria, fino ad un valore massimo di 1.000 euro. In questo caso, per ottenere la copertura dei costi di garanzia la domanda deve essere obbligatoriamente presentata da un Confidi. I contributi sul costo della garanzia sono erogati congiuntamente al contributo in abbattimento tassi.
NB: Ogni impresa può presentare una sola domanda relativa a un solo contratto di finanziamento.
Sono ammesse le rinegoziazioni riferite:
- a contratti di finanziamento stipulati a partire dal 2020;
- o che non siano già oggetto di precedenti contributi a valere sui bandi testé menzionati;
- o che presentino i medesimi requisiti richiesti dal presente bando.
SOGGETTI ESCLUSI DAL FAI CREDITO RILANCIO 2022
Non possono presentare domanda di Fai Credito rilancio 2022 le imprese che hanno già ottenuto un contributo per uno dei seguenti bandi:
QUANDO PRESENTARE DOMANDA DI FAI CREDITO RILANCIO 2022
(Ricordo esclusivamente per le MPMI di Pavia) le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 11:00 del giorno 18/05/2022 fino alle ore 17:00 del 30/11/2022.
Ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l’ultima domanda presentata in ordine cronologico (se le domande antecedenti all’ultima non sono già state oggetto di istruttoria/concessione). Le altre domande sono considerate irricevibili.
La misura sarà dotata di un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 30.11.2022 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria maggiorata del 20% (proprio com’è appena successo a Brescia e Varese).
L’avvenuto ricevimento della domanda trasmessa oltre la dotazione finanziaria non costituirà titolo all’istruttoria della pratica stessa. Tali domande saranno comunque protocollate e potranno accedere alla fase di istruttoria solo laddove:
- si rendessero disponibili ulteriori risorse in seguito all’istruttoria per la concessione;
- si verificassero delle economie di spesa in fase di erogazione dei contributi;
- qualche soggetto beneficiario rinunciasse al contributo.
IN CHE MODO VIENE CONCESSO IL FAI CREDITO RILANCIO 2022
L’assegnazione del contributo avviene con procedura “a sportello” con prenotazione delle risorse secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.
FASI DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL FAI CREDITO RILANCIO 2022
- 1. Il procedimento di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l’abbattimento tassi si conclude entro 75 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente.
- 2. L’istruttoria formale verrà effettuata entro 75 giorni dalle Camere di Commercio con il supporto di Unioncamere Lombardia. I contributi saranno assegnati agli aventi diritto, sulla base dell’ordine cronologico di ricevimento delle domande complete e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista dal bando. Gli esiti istruttori delle imprese ammesse e non ammesse al Fai Credito rilancio 2022 sono pubblicati sul sito di Unioncamere Lombardia ( www.unioncamerelombardia.it ). Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di richiedere all’impresa e ai Consorzi Fidi ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Dall’invio della richiesta al ricevimento dei documenti i termini del procedimento si intendono sospesi e la concessione del contributo potrà essere effettuata, nel frattempo, alle domande presentate successivamente ma complete e regolari. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l’automatica inammissibilità della domanda.
- 3. A seguito dell’approvazione della rispettiva determinazione di concessione, ciascuna Camera di Commercio competente territorialmente eroga entro 30 giorni ai beneficiari il contributo in un’unica rata con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973. Prima della liquidazione le Camere di Commercio, verificheranno nuovamente la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) e nel caso risultasse irregolare si procederà ad effettuare l’intervento sostitutivo.
QUALI OBBLIGHI HANNO LE MPMI BENEFICIARIE DEL FAI CREDITO RILANCIO 2022
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza totale o parziale del contributo, a:
- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- conservare, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento agevolato;
- avere una sede operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio lombarda che ha stanziato il contributo ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- mantenere la sede operativa attiva al Registro Imprese nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio lombarda che ha stanziato il contributo, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo.
QUANDO I BENEFICIARI DEL FAI CREDITO RILANCIO 2022 SONO SOGGETTI A DECADENZE, REVOCHE O RINUNCE
L’agevolazione concessa è soggetta a DECADENZA nei seguenti casi:
- a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.) secondo le modalità di cui all'art. 71 del DPR 445/2000;
- c) l’impresa non mantenga una sede operativa – per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo - nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio lombarda che ha stanziato il contributo;
- d) cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria.
I casi sopra elencati determinano la decadenza dall’agevolazione con obbligo di restituzione di una somma pari all’importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di dichiarazione di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca del contributo concesso.
Il diritto al contributo viene REVOCATO nei seguenti casi:
- 1. revoca dell’operazione di finanziamento a seguito di inadempienza;
- 2. cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese. Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento entro la durata minima prevista, il contributo sarà integralmente revocato. Se invece l’estinzione anticipata si manifesta nel periodo compreso tra la durata del finanziamento minima prevista e quella massima si provvederà a commisurare il contributo all’effettiva durata del finanziamento e a richiedere alle imprese beneficiarie le somme indebitamente percepite. In caso di estinzione anticipata, i soggetti beneficiari dovranno darne tempestivamente comunicazione formale all’indirizzo PEC unioncamerelombardia@legalmail.it e restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo.
ISPEZIONI E CONTROLLI
Le Camere di Commercio, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, si riservano la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da esse definite nei regolamenti camerali, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il Fai Credito rilancio 2022 ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.
“L'importanza dei soldi deriva essenzialmente dall'essere un legame fra il presente ed il futuro.”
JOHN MAYNARD KEYNES
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Autore:
Giancarlo Rossini