Sarà possibile infatti, dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, effettuare lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici beneficiando di ECOBONUS e SISMABONUS al 110%.
L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.
Ma vediamo ora nello specifico cosa prevedono queste agevolazioni.
Per beneficiare dell’Ecobonus del 110% sarà necessario eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici, sia condomini che singole unità immobiliari, nel dattaglio:
Si potrà usufruire del Superbonus 110% l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Sale al 110% l'aliquota della detrazione delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, in zona sismica 1, 2 per:
Per questi interventi, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza è detraibile al 90%.
All’interno del Decreto Rilancio è previsto che l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Gli interventi agevolati dovranno essere comunicati all’ENEA, secondo modalità definite in seguito dal Ministero dello Sviluppo economico.
Le misure saranno concesse dovranno essere asseverate da professionisti abilitati, che dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.
I nuovi superbonus si aggiungono a quelli vigenti: