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fondodigaranzia - coronavirvirus - decretocuraitalia - impreseitaliane - investimentiaziendali
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Il Governo si è riuniti per decidere come aiutare le imprese e le famiglie italiane durante questo periodo di forte difficoltà causato dell’emergenza COVID-19.

Le nuove misure straordinarie, andranno ad interessare la finanza agevolata con lo slittamento delle scadenze relative alle agevolazioni pubbliche ottenibili, la liquidità aziendale, cassa integrazione straordinaria, rinvio delle tasse e dei contributi e alcune misure riguardanti sanità e famiglie.



Tra le tante misure straordinarie a sostegno delle imprese italiane di questo decreto CURA ITALIA, troviamo l’accesso al credito e aumento della liquidità aziendale, in particolar modo maggior accesso al Fondo di Garanzia.



Fondo di garanzia: cos'è e come funziona?


Parliamo del Fondo di Garanzia ovvero lo strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.

Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

Secondo le ultime rilevazioni, quasi il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo Centrale in assenza di presentazione delle garanzie reali.



Quali sono le imprese che possono fare ricorso a tale strumento?


Possono chiedere di accedere al credito utilizzando come garanzia il predetto fondo le PMI, comprese quelle artigiane, che rispettino i parametri dimensionali fissati dalla normativa comunitaria e cioè che non abbiano più di 250 dipendenti e non più di 50 milioni di euro di fatturato.

Com'è cambiata la norma in questo decreto CURA ITALIA, per colpa del Corona Virus?


Ecco le novità previste del Decreto.

“Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti misure”:

  • la garanzia viene concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito previsto per singola impresa è elevato, secondo quanto concesso anche dalla disciplina UE a cinque milioni di euro;
  • sono ammissibili finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debitodel soggetto beneficiario, a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione allo stesso soggetto di un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno al 10% dell'importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo viene estesa;
  • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
  • sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.


  • State connessi per le prossime novità e i prossimi aggiornamenti...
    I fondi stanziati a sostegno delle imprese dal nostro Governo e dal decreto CURA ITALIA sono 25 MILIARDI di euro.

     

    Autore:
    Tania | Specialista del Credito

     


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