September 21, 2021
Allo scopo di sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità nell’affrontare questo periodo di crisi economica e finanziaria determinata dall’emergenza covid-19, il decreto Cura Italia in prima battuta, ma riconfermato fino al 31/12/2021 dal Decreto Crescita, prevede la possibilità per le imprese stesse di cedere i crediti deteriorati (ossia la somma di tutti i crediti malati: sofferenze, inadempienze e scaduti non incassati da oltre 90 giorni), ottenendo in cambio un credito di imposta che potrà essere utilizzato o ceduto a terzi.
Ciò determinerà:
L’ articolo 55 del decreto Cura Italia (prolungato fino al 31 dicembre 2021 dal Decreto Crescita), ha previsto che "un'impresa che cede a titolo oneroso i crediti deteriorati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in crediti d'imposta le tasse già pagate" in rapporto alle componenti che seguono:
Il decreto Cura Italia ha introdotto dunque la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (Dta o deferred tax asset) per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.
La quota massima di imposte anticipate trasformabili in credito d’imposta è pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Viene posto un limite di due miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020.
I crediti cedibili possono essere:
Non è possibile "compensare l'IVA con altre imposte diverse, o altre tipologie di debiti con il Fisco, relativi a periodi diversi". Inoltre la disposizione in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società, che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Non si applica infine a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto.
La trasformazione avviene alla data della cessione dei crediti. Ciò significa che il credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data di cessione dei crediti.
A seguito della cessione dei crediti, il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d’imposta l’eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di imposte anticipate trasformabili in credito d’imposta.
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione o chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le società che vogliono procedere alla trasformazione di imposte anticipate in credito d’imposta devono esercitare apposita opzione entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. L’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. L’esercizio dell’opzione comporta il cumulo delle imposte anticipate trasformabili e di quelle trasformate nell’ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al citato art. 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.