June 23, 2021
La Legge 124/2017 dal comma 125 al comma 129 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno le aziende hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito aziendale l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente.
Questo vuol dire che entro il 30 giugno 2021 è necessario che le imprese aggiornino il proprio sito web con l’elenco dei contributi pubblici avuti da gennaio a dicembre 2020.
L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro.
I soggetti chiamati a rispettare questa disposizione sono:
ATTENZIONE: Nel caso in cui l’azienda non sia in possesso di sito internet aziendale, i soggetti devono provvedere alla pubblicazione dell’elenco dettagliato dei contributi pubblici utilizzando portale web delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
I liberi professionisti non hanno alcun obbligo di pubblicazione.
Quali sono gli aiuti pubblici che dovranno essere pubblicati?
L’obbligo di pubblicazione si riferisce a tutti i seguenti aiuti:
Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi verso le stesse.
Sono esclusi anche i vantaggi fiscali spettanti alla generalità delle imprese.
ATTENZIONE: la quantificazione dei contributi pubblici ricevuti segue il criterio di cassa. Questo significa che devono essere pubblicati gli aiuti effettivamente ricevuti nel corso dell’anno precedente. In caso, per esempio, di sostegno concesso, ma non erogato, l’importo non deve essere conteggiato e pubblicato.
ATTENZIONE: in caso di impiego di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, occorre quantificare il vantaggio ottenuto nel corso dell’anno precedente.
Per ogni contributo pubblico erogato è necessario pubblicare le seguenti informazioni.
Dal 1° gennaio 2020, in caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti all’1% degli importi ricevuti con un importo mino di 2.000 euro, oltre la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
In caso di mancata pubblicazione e pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista una sanzione aggiuntiva corrispondente alla restituzione integrale dei contributi pubblici ricevuti.